Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1968 al 16 dicembre 2010. 85 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il limite di eta' di 32 anni stabilito dall'articolo precedente e' elevato:
tolto: a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
tolto: b) di un anno per ogni figlio vivente alla stessa data. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dal numero 2 dell'articolo precedente, purche' complessivamente non si superino i limiti di eta' ivi fissati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-12-28;1330~art2 · fonte del testo