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Il limite di eta' di 32 anni stabilito dall'articolo precedente e' elevato:

  • a)di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
  • b)di un anno per ogni figlio vivente alla stessa data. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dal numero 2 dell'articolo precedente, purche' complessivamente non si superino i limiti di eta' ivi fissati.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-12-28;1330~art2 · fonte del testo