Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1968 al 16 dicembre 2010. 339 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli esami del concorso per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto consistono in due prove scritte ed in una orale. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario delle prove e' dato avviso, nello stesso termine, nella Gazzetta Ufficiale. Le prove scritte vertono: la prima su un componimento di italiano e la seconda su un problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. La prova orale verte, oltre che sulla materia oggetto della seconda prova scritta, sulle seguenti materie: nozioni sulle disposizioni che regolano il servizio del lotto e sull'ordinamento dell'amministrazione finanziaria; nozioni sulla Costituzione italiana e sulla storia d'Italia dal 1815. Le prove scritte si svolgono contemporaneamente presso le intendenze di finanza, sedi di estrazione; quella orale e' sostenuta a Roma presso il Ministero delle finanze, ispettorato generale per il lotto e le lotterie. Per lo svolgimento delle prove scritte presso le sedi di estrazione e' costituito un comitato di vigilanza, presieduto dall'intendente di finanza e composto da un funzionario designato dal Ministero e da altri due nominati dall'intendente. Funge da segretario un funzionario dell'intendenza. Alla prova orale sono ammessi i candidati che riportino una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati devono conseguire almeno la votazione di sei decimi. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione. La votazione complessiva e' data dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte ed in quella orale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-12-28;1330~art4 · fonte del testo