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Espletate le prove di concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel bollettino ufficiale del personale del lotto. Di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative. L'amministrazione ha facolta' di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il quinto di quelli messi a concorso. Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facolta' di conferire i posti medesimi nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ad altrettanti candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria. Coloro che hanno conseguito la nomina ad aiuto ricevitore del lotto decadono dalla nomina stessa qualora non assumano servizio entro il termine stabilito.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1968 al 16 dicembre 2010
