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Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 40, e' sostituito dal seguente: "Gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi del lotto possono, prescindendosi dai limiti di eta', acquisire annualmente la qualifica di aiuto ricevitore dopo l'esito favorevole di un esame consistente in un colloquio vertente in materia di servizio". Le unita' di detto personale che possono acquisire annualmente la qualifica di aiuto ricevitore non possono essere superiori al numero corrispondente al terzo dei posti non coperti ai fini dell'organico di cui all'articolo 1 della citata legge 4 febbraio 1958, n. 40, salva l'osservanza delle disposizioni per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e categorie assimilate. Il colloquio e' indetto con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1968 al 16 dicembre 2010
