Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, i funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di tessera di riconoscimento, nonche' i funzionari dell'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari, appositamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria. Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle penalita' stabilite dalla presente legge e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Testo vigente dal 13 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-11-12;996~art11 · fonte del testo