Il registro di carico e scarico degli apparecchi radioriceventi e del materiale radioelettrico soggetto a tassa, che, ai sensi del precedente art. 7 rimane in vigore per i costruttori e per gli importatori ed il registro di cui all'art. 2 della presente legge, istituito per i riparatori ed i commercianti, rispondono esclusivamente ai fini del controllo dell'avvenuto pagamento della tassa di fabbricazione sugli apparecchi radioriceventi e sul materiale radioelettrico ed ai fini dell'acquisizione dei nominativi degli acquirenti di apparecchi radioricevuti e di scatole di montaggio e di possessori di apparecchi radioriceventi. E' vietato agli agenti incaricati degli accertamenti di fare uso dei dati accertati per qualsiasi altro fine che non sia quello che forma come sopra oggetto dell'accertamento stesso.

Testo vigente dal 13 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-11-12;996~art8 · fonte del testo