Le generalita' degli acquirenti di apparecchi radio e di scatole di montaggio, come pure dei proprietari degli apparecchi ritirati per riparazioni, dovranno essere comprovate con l'esibizione di un documento d'identita'. I dati relativi devono essere annotati nell'apposita colonna del registro a fogli mobili. In caso di acquisto di apparecchi radioriceventi o di scatole di montaggio per conto di terzi, il compratore, oltre alle proprie generalita', dovra' fornire gli analoghi dati della persona cui e' destinato l'apparecchio o la scatola di montaggio. Qualora il commerciante, riparatore, rappresentante o agente di vendita sia in grado di garantire l'identita' dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio ritirato per riparazioni, analoga dichiarazione sull'apposito registro previsto dall'articolo precedente puo' sostituire l'annotazione dei dati di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 13 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-11-12;996~art3 · fonte del testo