Le sanzioni previste dall'art. 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, per le infrazioni commesse dai fabbricanti, commercianti e riparatori di apparecchi radioriceventi e di parti di essi soggetti a tassa e dall'art. 22 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, maggiorate come per legge, che trovano applicazione in materia di tenuta del registro di carico e scarico, si applicano anche in materia di tenuta del registro a fogli mobili. Ogni omesso o ritardato invio all'ente concessionario dei fogli mobili del registro di cui all'art. 2 e' punito con la pena pecuniaria preveduta dall'art. 21, ultimo comma, del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 e successive modificazioni. In caso di recidiva potra' farsi luogo al ritiro della licenza ministeriale per costruzione, riparazione o commercio.

Testo vigente dal 13 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-11-12;996~art9 · fonte del testo