Articolo abrogato dal d.l. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 1994, n.489.
Abrogato dal 11 agosto 1994
Articolo abrogato dal d.l. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 1994, n.489.
Abrogato dal 11 agosto 1994
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2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1950 al 11 agosto 1994. 270 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici devono tenere per ciascun magazzino, laboratorio o locale di vendita al pubblico, un apposito registro a fogli mobili progressivamente numerati e corredati del timbro a secco dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione. Tale registro deve essere conforme al modello allegato alla presente legge. Su di esso devono essere annotati, nella parte del carico, tutti gli apparecchi radioriceventi e le scatole di montaggio introdotte, con l'indicazione per ciascuno della data di entrata, degli estremi della fattura o altro documento equivalente, nonche' del nome o denominazione o ragione sociale ed indirizzo di chi ha ceduto l'apparecchio o la scatola di montaggio. Nella parte dello scarico devono essere annotati tutti gli apparecchi radioriceventi e scatole di montaggio uscite a qualsiasi titolo, nonche' il nome, cognome, paternita' e domicilio degli acquirenti dei materiali predetti. Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni, gli apparecchi stessi devono essere registrati sul registro a fogli mobili con tutte le annotazioni relative alle caratteristiche ed al numero di matricola dell'apparecchio e con tutte le indicazioni atte ad identificarne il proprietario. L'uscita ed il rientro di apparecchi radioriceventi ceduti in prova a persone o enti non abbonati alle radioaudizioni deve esclusivamente risultare dall'emissione della speciale licenza prevista dagli articoli 15 e 16 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. I registri di cui al presente articolo sono forniti, previa vidimazione, dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente per territorio. La denominazione "scatola di montaggio" si riferisce a quei complessi di parti staccate necessarie e sufficienti alla costruzione di apparecchi radioriceventi secondo un determinato circuito.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N.489
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-11-12;996~art2 · fonte del testo