Art. 13 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39
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Sono iscritti nel registro, purche' presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, coloro che alla data del 20 aprile 1995:
- a)sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto - legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, e' ridotto a cinque anni;
- b)sono in possesso di un diploma universitario in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attivita' di controllo legale dei conti per almeno un anno;
- c)hanno superato l'esame gia' previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
- d)hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza gia' previsto dall'articolo 8, terzo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, nel testo vigente prima della modificazione introdotta con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Testo in vigore dal 21 maggio 1997 al 1 luglio 1998
