Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39
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Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'esonero dall'esame puo' riguardare anche singole materie.". Sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
4La Corte costituzionale, con sentenza 20-26 gennaio 2004, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 4/2/2004, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che siano esonerati dall'esame per la iscrizione nel registro dei revisori contabili anche coloro che fossero iscritti o acquisissero il diritto ad essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali in base ad una sessione d'esame in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge".
Testo in vigore dal 5 febbraio 2004 al 7 aprile 2010
