Nuove norme in materia di revisori contabili

Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

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Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'esonero dall'esame puo' riguardare anche singole materie.". Sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali.

Testo in vigore dal 21 maggio 1997 al 5 febbraio 2004

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 35/2004

    Ha colpito questo articolo
    26 gennaio 2004

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132, nella parte in cui non prevede che siano esonerati dall'esame per la iscrizione nel registro dei revisori contabili anche coloro che fossero iscritti o acquisissero il diritto ad essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali in base ad una sessione d'esame in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge. Pur ammettendosi che una previsione legislativa possa assumere come riferimento temporale, per farne conseguire determinati effetti, una data scelta per così dire in astratto, facendola coincidere con l'entrata in vigore di una nuova legge, deve, infatti, rilevarsi che nella specie il legislatore è intervenuto a ridosso, per così dire, di una situazione concreta, riaprendo (sia pure con modifiche) una fase transitoria già regolata in riferimento ai diritti conseguiti dagli interessati e facendo salvi gli effetti di precedenti provvedimenti provvisori, poi caducati, nonché i “diritti acquisiti” in base a discipline preesistenti. Dando, così, alla nuova disciplina, per questa parte, un contenuto quasi “provvedimentale”, di proroga di un precedente regime, il legislatore, tuttavia, non poteva, senza incorrere in un vizio di manifesta irragionevolezza, ignorare i connotati concreti della situazione nella quale interveniva: non poteva, cioè, trascurare la circostanza che vi era una sessione d'esami ancora parzialmente in corso, in quel momento, e che quindi lo “sbarramento” temporale rigido che si intendeva introdurre avrebbe prodotto una discriminazione ingiustificata fra coloro che avevano o avrebbero sostenuto lo stesso esame, nella stessa sessione annuale, prima o dopo la data indicata, in base alla casuale durata delle prove.

    Art. 6 Nuove norme in materia di revisori contabili

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1997-05-13;132~art6 · fonte su Normattiva