Qualora i titoli siano intestati a enti o societa' oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilita' dei propri beni, il rimborso del capitale e il pagamento del premio non possono eseguirsi, se non previ gli adempimenti prescritti per le operazioni di traslazione o di tramutamento al portatore. Tali adempimenti non sono necessari, qualora si dia incarico all'Amministrazione del debito pubblico di operare essa stessa l'investimento del capitale e del premio in altri titoli di Stato.

Testo vigente dal 27 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-25;165~art2 · fonte del testo