Art. 10 — Prestiti sociali
Gli importi di cui all'articolo 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo elevati dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire quaranta milioni e lire ottanta milioni.
Testo vigente dal 7 febbraio 1992
