Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

Art. 18 — Assistenza sanitaria ai figli degli iscritti

Hanno diritto all'assistenza sanitaria i figli celibi e nubili, conviventi e a carico, degli iscritti in attivita' di servizio e pensionati, i quali non abbiano superato il ventunesimo anno di eta'. Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino istituti di istruzione superiore, per tutta la durata del corso legale, ma comunque non oltre il ventiseiesimo anno di eta'. Le limitazioni di eta' non si applicano nei casi di assoluta e permanente inabilita' al lavoro.

Testo vigente dal 18 marzo 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;152~art18 · fonte su Normattiva