Art. 18 — Assistenza sanitaria ai figli degli iscritti
Hanno diritto all'assistenza sanitaria i figli celibi e nubili, conviventi e a carico, degli iscritti in attivita' di servizio e pensionati, i quali non abbiano superato il ventunesimo anno di eta'. Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino istituti di istruzione superiore, per tutta la durata del corso legale, ma comunque non oltre il ventiseiesimo anno di eta'. Le limitazioni di eta' non si applicano nei casi di assoluta e permanente inabilita' al lavoro.
Testo vigente dal 18 marzo 1968
