Ai corsi abilitanti di cui ai precedenti articoli sono ammessi anche coloro che sono forniti di uno dei titoli di studio considerati validi dai decreti presidenziali 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni, non piu' previsti dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, purche' tali titoli siano stati conseguiti prima del 24 marzo 1972, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto 2 marzo 1972.
Testo vigente dal 21 agosto 1974
