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Ai consorzi di produttori agricoli costituiti per l'attuazione della difesa attiva, ancorche' a carattere sperimentale, e passiva delle produzioni agricole, intensive o pregiate determinate a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge, sono concesse le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalita' associative. Le stesse provvidenze sono concesse alle associazioni dei produttori agricoli, alle cooperative di primo e secondo grado ed ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto, al fine di adattarlo allo espletamento delle attivita' previste dai successivi articoli, ottengano dalla regione il riconoscimento di idoneita' allo svolgimento delle attivita' medesime. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e gli organismi di cui ai precedenti commi sono costituiti con atto pubblico e riconosciuti dalla regione. I consorzi sono retti da uno statuto uniformato alle disposizioni degli articoli 15, 17, 19 e 20 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sottoposti alla vigilanza delle regioni che esercitano in virtu' dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni attribuite dalla citata legge n. 364 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il secondo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 364, e' sostituito dai seguenti: "La Cassa sara' alimentata annualmente:
- 1)da contributi dei consorziati nella misura minima del 2 per cento del valore della produzione annua denunciata;
- 2)dal concorso dello Stato commisurato alla meta' della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;
- 3)dal contributo eventualmente concesso con propria legge dalla regione competente per territorio;
- 4)da eventuali contributi di altri enti e privati. I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati". Il concorso dello Stato e' versato ai consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente per territorio, nella misura del 70 per cento, salvo conguaglio dopo l'approvazione dei conti consuntivi in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti.
Testo in vigore dal 20 ottobre 1981 al 28 febbraio 1986
