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I consorzi e gli organismi di cui all'articolo precedente, associati in organismo di rappresentanza dei medesimi a livello nazionale, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare con societa' di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, partecipanti al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne tiene la gestione separatamente dalle sue altre attivita'. Le compagnie di assicurazione di cui al comma precedente sono autorizzate a stipulare polizze anche per la difesa dal gelo e dalla brina. Il consorzio delle societa' di assicurazione deve proporre ciascun anno all'organismo nazionale dei consorzi di difesa le tariffe dei premi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura e alle zone agrarie segnalate dalle regioni, nonche' le condizioni di polizza e l'impiego del corpo peritale. Le tariffe e le condizioni di polizza concordate tra i predetti organismi a livello nazionale devono essere approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio di ogni anno. Lo statuto dell'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa e' approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Restano ferme le disposizioni dei commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.
Testo in vigore dal 20 ottobre 1981 al 8 maggio 2004
