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((Per il ripristino e la ricostruzione delle opere edilizie danneggiate a seguito delle calamita' naturali o delle avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e per le quali sia richiesto il rilascio della concessione edilizia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il contributo di concessione, di cui all'articolo 3 della stessa legge 28 gennaio 1977, n. 10, non e' dovuto)).

Testo in vigore dal 21 maggio 1985 al 8 maggio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;590~art6bis · fonte su Normattiva