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Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia. Per tutti i prestiti di conduzione e di dotazione e per quelli di soccorso ed ammortamento quinquennale, tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva ritenute utili di intesa con il Fondo di garanzia di cui al precedente comma. La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera a), nono comma, del citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi. La trattenuta di cui al comma precedente non va ripetuta nel caso di proroga dei prestiti di conduzione o rinnovo delle cambiali agrarie. Le dotazioni finanziarie del Fondo formano oggetto di unica gestione. Alla gestione cosi' unificata sono devoluti tutti gli apporti finanziari di cui all'articolo 36, nono comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454; all'articolo 6, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590; all'articolo 10, decimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717; agli articoli 22 e 36 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142; agli articoli 30 e 36 (lettera h) del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241; all'articolo 5 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Nel caso di prestiti di esercizi con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli le cui aziende sono state danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche, il Fondo interbancario di garanzia e' autorizzato a concedere agli istituti di credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico dei prestatari inadempienti a titolo di acconto e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, un importo pari al 50 per cento della somma precettata. Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano la operativita' del Fondo interbancario di garanzia non espressamente richiamate nella presente legge, in quanto contrastanti con le disposizioni contenute nei commi precedenti. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 13 e 13-bis del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1975, n. 125, agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, all'articolo 7, penultimo comma del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493; all'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 386. Per far fronte alle esigenze operative del Fondo interbancario di garanzia per gli interventi di cui alla presente legge, si provvede ad eventuali nuovi apporti finanziari con le modalita' di cui al precedente terzo comma dell'articolo 3.
Testo in vigore dal 20 ottobre 1981 al 1 gennaio 1982
