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I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono reclutati, oltre che dal personale di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 8 marzo 1958, n. 233, dagli allievi di corsi regolari di tre anni svolti presso l'Accademia aeronautica. A detti corsi possono essere ammessi i giovani in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualita' di pilota di aeroplano.

Testo in vigore dal 11 aprile 1985 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-04-04;123~art1 · fonte del testo