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Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, che al termine del primo e del secondo anno accademico siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 10 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ma siano riconosciuti non piu' in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attivita' di volo quali piloti militari, possono a domanda essere ammessi a frequentare rispettivamente il secondo ed il terzo anno dei corsi regolari previsti dal precedente articolo 1. Agli allievi di cui al precedente comma, che siano riconosciuti non piu' in possesso dei requisiti fisici e dell'attitudine indicati nel comma stesso durante il terzo anno accademico, si applicano le norme degli articoli 3, lettera a), e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.
Testo in vigore dal 11 aprile 1985 al 9 ottobre 2010
