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Sino a quando non abbia inizio il terzo anno dei corsi regolari di cui all'articolo 1 della presente legge, continuano ad applicarsi nei confronti degli allievi del secondo anno dei corsi regolari per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, non piu' in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attivita' di volo quali piloti militari, le norme di cui agli articoli 3, lettera a), e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

Testo in vigore dal 11 aprile 1985 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-04-04;123~art8 · fonte del testo