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Il Ministro per la difesa puo' disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:

  • a)fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni;
  • b)fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni;
  • c)fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni;
  • d)fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;
  • e)fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale. Fermi restando i limiti massimi di eta' stabiliti dal precedente comma, il ritardo della prestazione del servizio alle armi puo' essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di un anno. Per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale o di medicina aeronautica o spaziale, si considera la durata del corso di specializzazione aumentata di un anno. ((Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato - nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio - per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente. Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare e' ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, piu' di due. Il Ministro della difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani arruolati che conseguano la maturita' o titolo di studio equipollente di scuola secondaria superiore)). Non possono fruire del ritardo di cui ai precedenti commi i giovani che abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio alle armi per piu' di due anni, ai sensi del successivo articolo 20. I militari - in congedo illimitato provvisorio - che si trovino nelle condizioni sopraccennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dal precedente primo comma, anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni:
  • 1)abbiano dovuto sospendere, limitatamente ad un solo anno, per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;
  • 2)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1986, N. 958))
  • 3)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1986, N. 958))
  • 4)conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita' di rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire corsi di specializzazione o per sostenere gli esami di Stato o l'abilitazione all'esercizio della professione.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1987 al 31 dicembre 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 359/1995

    Questione infondata
    24 luglio 1995

    È infondata, in riferimento agli artt. 3, 34 e 52 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede, per lo studente che frequenti un corso universitario o equipollente, il quale abbia già ottenuto in precedenza di ritardare per più di due anni il servizio militare, la possibilità di ottenere nuovamente il beneficio del ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al compimento dei limiti di età indicati nel primo comma del medesimo art. 19 o, quantomeno, fino al compimento del ventiduesimo anno di età. Invero la norma impugnata e le disposizioni connesse, nel contemperamento tra i due principi (entrambi di dignità costituzionale) della tutela della istruzione e della difesa della Patria, perseguono l'obiettivo di coordinare la possibilità del rinvio della leva alle effettive necessità degli studi e di evitare una lievitazione dell'età media dei giovani sotto le armi. A tal fine è concessa ad ogni cittadino impegnato negli studi il rinvio della prestazione militare, ma esso è ragionevolmente subordinato alla condizione generale che sia utile per terminare il corso di studi (secondari o universitari), entro un determinato limite di età (fissato al ventiduesimo anno per la scuola secondaria superiore, e dal ventiseiesimo al trentesimo anno per gli studi universitari). Sono inoltre stabiliti altri requisiti di merito sia per poter proseguire ininterrottamente dagli studi medi a quelli universitari, sia per il completamento, anno per anno, di questi ultimi. Sotto il primo profilo si è ritenuto necessario che lo studente non abbia già ottenuto, per completare il corso di istruzione secondaria, un rinvio, per più di due anni, del servizio di leva: requisito questo rientrante nella discrezionalità del legislatore e non irragionevole, dal momento che anche per il proseguimento degli studi universitari è richiesto un requisito di effettività degli studi attestato da esami sostenuti. Non sussiste pertanto alcuna disparità di trattamento tra studente medio e studente iscritto all'università, ma che abbia ottenuto più di due rinvii, perché ad entrambi è concessa (o lo è stata) la possibilità di completare gli studi medi superiori, mentre, per quest'ultimo, proseguire gli studi universitari fino al ventiduesimo anno non risulterebbe di alcun vantaggio pratico, non potendo comunque portarli a termine. Ne' è ravvisabile violazione degli artt. 34 e 52 Cost., perché in modo non irragionevole la disciplina denunciata individua un non facile equilibrio, utilizzando anche requisiti di merito, tra l'interesse del cittadino a raggiungere i gradi più elevati nello studio ed il dovere di assolvere al servizio di leva. red.: A. Franco

    Art. 3 cost. · Art. 34 cost. · Art. 52 cost. · Art. 19 Nuove norme per il servizio di leva

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art19 · fonte su Normattiva