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Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace puo' essere concesso alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiduesimo anno di eta' agli arruolati che siano:
- a)alunni dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati. Anche gli alunni della penultima e terz'ultima classe possono godere del ritardo del servizio alla condizione che essi possano ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di eta';
- b)candidati nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturita' o di abilitazione oppure di idoneita' all'ultima e penultima classe presso istituti statali, legalmente riconosciuti o parificati che siano contemporaneamente iscritti e frequentino rispettivamente l'ultima, penultima o terz'ultima classe di una scuola privata autorizzata, purche' possano completare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di eta';
- c)candidati esterni agli esami di maturita' o di abilitazione in possesso del titolo di ammissione all'ultimo anno di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati;
- d)candidati esterni ai predetti esami i quali siano stati respinti, ma che abbiano conseguito l'idoneita' all'ultima classe di istituto di istruzione di secondo grado statale o legalmente riconosciuto o parificato. Il ritardo previsto dal primo comma puo' essere concesso, a domanda, agli arruolati che siano alunni di scuola media superiore ordinata in corsi, della durata complessiva di anni sette, alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiquattresimo anno di eta'.
Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 31 dicembre 1998
