Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, N. 504
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La chiamata alle armi ha luogo, per ordine del Ministro per la difesa, nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di eta'. E' pero' in facolta' del Ministro per la difesa di anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa, quando speciali circostanze lo esigano. Inoltre e' in facolta' del Ministro per la difesa di chiamare alle armi le classi per contingenti o scaglioni. In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti. L'eta' minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 259, e' fissata al compimento del diciassettesimo anno di eta'.
Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 31 dicembre 1998
