L'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e' sostituito dal seguente: "Gli assegni vitalizi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni, sono concessi, mediante concorso per titoli, agli ex dipendenti e loro superstiti, come appresso:

  • 1)ex dipendenti cessati dal servizio per infermita' o eta' avanzata senza diritto a pensione, appartenenti a categorie di personali che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza;
  • 2)vedove senza pensione, contro le quali non sia stata pronunziata sentenza di separazione per loro colpa o di entrambi i coniugi, passata in giudicato, purche' il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorche' postuma, di matrimonio piu' recente;
  • 3)prole orfana senza pensione (prole minorenne, maggiorenne inabile, figlie nubili o vedove ultraquarantenni);
  • 4)i genitori;
  • 5)i fratelli e le sorelle inabili. Le istanze e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo".2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759

2

con decorrenza dal 1 marzo 1966

Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759, ha disposto (con l'art.7) che gli importi annui sono elevati a 120.000 per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti con effetto dal 1 marzo 1966.

Testo vigente dal 25 luglio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1957 al 25 luglio 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759

    Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759, ha disposto (con l'art.7) che gli importi annui sono elevati a 120.000 per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti con effetto dal 1 marzo 1966.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139~art18 · fonte del testo