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All'attribuzione degli assegni, di cui alla presente legge, hanno diritto anche gli studenti delle Accademie di belle arti, che abbiano i requisiti richiesti dagli articoli 2 e 3, e che assolvano gli obblighi previsti dal loro particolare piano di studi. All'assegnazione dei fondi e alla regolamentazione delle attribuzioni degli assegni provvedera' il Ministro per la pubblica istruzione con apposito regolamento.

Testo in vigore dal 5 maggio 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-04-21;162~art8 · fonte del testo