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I contributi di cui all'articolo 1, lettera i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, possono essere concessi anche ai proprietari che intendano ricostruire in altro comune le unita' immobiliari distrutte, purche' nell'ambito del territorio della regione Sardegna.

Testo in vigore dal 7 maggio 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;168~art3 · fonte del testo