Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1973 al 22 dicembre 2008. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I capi famiglia, di cui all'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445, possono chiedere la cessione in proprieta' degli alloggi indicati nel primo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952, a condizione che rinuncino all'area ad essi assegnata nell'ambito del piano di trasferimento e dopo che gli aventi diritto alla concessione dei contributi per la ricostruzione di fabbricati di loro proprieta' abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952. Le aree che, rimaste libere per effetto della rinuncia degli assegnatari proprietari o capi famiglia, non vengono assegnate ad altri aventi diritto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, passano a far parte del patrimonio comunale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-04-12;168~art4 · fonte del testo