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I capi famiglia, di cui all'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445, possono chiedere la cessione in proprieta' degli alloggi indicati nel primo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952, a condizione che rinuncino all'area ad essi assegnata nell'ambito del piano di trasferimento e dopo che gli aventi diritto alla concessione dei contributi per la ricostruzione di fabbricati di loro proprieta' abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952. Le aree che, rimaste libere per effetto della rinuncia degli assegnatari proprietari o capi famiglia, non vengono assegnate ad altri aventi diritto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, passano a far parte del patrimonio comunale.
Testo in vigore dal 7 maggio 1973 al 22 dicembre 2008
