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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad eseguire i lavori di sistemazione e di consolidamento di aree, anche mediante opere di carattere idraulico, di ristrutturazione e sistemazione di alloggi gia' costruiti a carico dello Stato e di costruzione di nuovi alloggi e opere infrastrutturali, che si rendano necessari per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini. Per la progettazione delle opere di cui al comma precedente, il provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna puo' avvalersi di liberi professionisti. La spesa relativa grava sugli stanziamenti previsti per l'esecuzione di opere.

Testo in vigore dal 7 maggio 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;168~art5 · fonte del testo