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I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio della Arma dei carabinieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:

  • a)se marescialli, senza limiti di eta';
  • b)se brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri quando abbiano compiuto 28 anni di eta'. L'autorizzazione a contrarre matrimonio:
  • a)e' concessa dal Ministro o, in sua vece, dallo ufficiale da lui delegato ed e' valida per mesi sei;
  • b)sara' rilasciata, sempreche' concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sara' informato dello stato della pratica.

Testo in vigore dal 10 ottobre 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-09-29;860~art1 · fonte del testo