Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971
Art. 22 — Appalto-concorso
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Nel caso che gli Enti obbligati, concessionari delle opere di edilizia scolastica, intendano ricorrere all'appalto-concorso, questo deve essere bandito entro 60 giorni dalla notificazione della avvenuta concessione.
Testo in vigore dal 8 agosto 1967 al 28 dicembre 1969
