Per la sperimentazione dell'edilizia scolastica anche prefabbricata, per le scuole e istituti di cui all'articolo 1, e' riservata la somma complessiva di 25.000 milioni, da prelevarsi sugli stanziamenti previsti, per ciascun anno, dall'articolo 32. Le opere da realizzare, ai fini del presente articolo sono scelte, di regola, su proposte formulate dal Centro studi per l'edilizia scolastica, sentita la Consulta di cui all'articolo 11, dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, fra quelle comprese nei programmi di cui agli articoli 1 e 12. Per la esecuzione delle opere di edilizia sperimentale si applicano le disposizioni della legge 18 dicembre 1964, n. 1358. Sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art28 · fonte su Normattiva