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Ai fini dell'erogazione dei contributi il rettore dell'Universita', o il legale rappresentante delle altre istituzioni interessate, invia al Ministero della pubblica istruzione apposita certificazione attestante per ciascuna opera:

  • a)gli estremi del decreto di approvazione del progetto dell'opera;
  • b)gli estremi relativi al contratto o ai contratti di appalto con le indicazioni dell'importo dei lavori e della data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi;
  • c)gli estremi dell'atto di acquisizione dell'area, con l'indicazione del prezzo o dell'indennita' corrispettivi. L'erogazione dei contributi assegnati, nell'ambito dello stanziamento di ciascun esercizio, viene effettuata gradualmente dal Ministero della pubblica istruzione, in relazione e all'acquisizione dell'area e all'andamento dei lavori desumibile dagli elementi di cui al comma precedente, mediante versamento su apposito conto corrente infruttifero, intestato al rettore della Universita' o al legale rappresentante dell'istituzione interessata, acceso presso la competente Sezione di tesoreria provinciale. Il rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato certificano l'avvenuta emissione dei singoli stati di avanzamento dei lavori al Ministero della pubblica istruzione che autorizza il rettore o il detto rappresentante a effettuare i corrispondenti prelievi sulla disponibilita' del conto corrente. Lo stato finale dei lavori, vistato dal competente ingegnere capo del Genio civile, sara' trasmesso, a cura del rettore o del legale rappresentante dell'ente interessato, al Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'autorizzazione al pagamento. Ai fini del pagamento del saldo e' trasmesso il certificato di collaudo debitamente approvato.

Testo in vigore dal 8 agosto 1967 al 28 dicembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art43 · fonte su Normattiva