Art. 44 — Concorso degli Enti
Le istituzioni di cui all'articolo 42, le Regioni, le Province, i Comuni, i Consorzi universitari e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati, che intendono apportare il proprio contributo finanziario all'attuazione delle opere programmate, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito, indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le quali sono autorizzate ad accordare i mutui stessi anche in deroga ai propri statuti.
Testo vigente dal 8 agosto 1967
