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Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica e' composto da: il sovrintendente scolastico regionale o interregionale che lo presiede; il provveditore regionale alle opere pubbliche; l'assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita; un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica; due rappresentanti della Commissione provinciale del capoluogo di Regione prevista al successivo articolo 9, di cui uno per la minoranza, designati nel proprio seno fra i membri elettivi, e un rappresentante per ciascuna delle altre Commissioni provinciali della Regione designati nello stesso modo; i provveditori agli studi della Regione; un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche; un esperto designato dal Ministro per la sanita'; due esperti di discipline attinenti alla programmazione scolastica, all'urbanistica e all'edilizia, designati dal Sovrintendente scolastico regionale o interregionale. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni. Per la validita' delle deliberazioni del Comitato e' necessaria la presenza della meta' dei componenti, piu' uno. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe, in servizio prezzo l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.

Testo in vigore dal 8 agosto 1967 al 21 marzo 1968

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Corte costituzionale

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