Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, puo' concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca.

Testo vigente dal 22 ottobre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-10-17;534~art7 · fonte su Normattiva