Non possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1 le istituzioni culturali che operino sotto la diretta competenza e vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali. Sono fatti salvi eventuali altri contributi alle istituzioni culturali inserite nella tabella, assegnati per compiti ed attivita' rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali. I contributi di cui alla presente legge devono essere, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento, salvo nel caso di istituzioni culturali istituite con legge dello Stato. Alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 22 ottobre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-10-17;534~art6 · fonte su Normattiva