Il Ministro puo' erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le quali:

  • a)svolgano la loro attivita' da almeno un triennio;
  • b)prestino rilevanti servizi in campo culturale;
  • c)promuovano e svolgano attivita' di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
  • d)svolgano la propria attivita' sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

Testo vigente dal 22 ottobre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-10-17;534~art8 · fonte su Normattiva