Il Ministro puo' erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le quali:
- a)svolgano la loro attivita' da almeno un triennio;
- b)prestino rilevanti servizi in campo culturale;
- c)promuovano e svolgano attivita' di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
- d)svolgano la propria attivita' sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.
Testo vigente dal 22 ottobre 1996
