Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 10 — Misura del capitale o del fondo di garanzia

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Il capitale delle societa' per azioni e delle societa' cooperative e il fondo di garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a: lire 1.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegato I; lire 750 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 del punto A) della suddetta tabella; lire 500 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella. Per le societa' cooperative a responsabilita' limitata il capitale non puo' essere inferiore alla meta' dei limiti fissati nel comma precedente. ((Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro ed essere interamente versato)). Se l'autorizzazione comprende piu' rami di assicurazione si ha riguardo, per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio e' richiesto il capitale o il fondo di garanzia di importo piu' elevato.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1980 al 22 novembre 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art10 · fonte su Normattiva