Art. 10 — Misura del capitale o del fondo di garanzia
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Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a: lire 1.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegato I; ((lire 1.500 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;)) lire 500 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella. Per le societa' cooperative a responsabilita' limitata il capitale non puo' essere inferiore alla meta' dei limiti fissati nel comma precedente. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro ed essere interamente versato. Se l'autorizzazione comprende piu' rami di assicurazione si ha riguardo, per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio e' richiesto il capitale o il fondo di garanzia di importo piu' elevato.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 gennaio 1991, n. 20
5La L. 9 gennaio 1991, n. 20 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che gli importi indicati al presente articolo "sono elevati, rispettivamente, da lire 1.000 milioni a lire 2.000 milioni, da lire 750 milioni a lire 1.500 milioni, da lire 500 milioni a lire 1.000 milioni."
Testo in vigore dal 1 gennaio 1992 al 19 maggio 1995
