Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Art. 12 — Programma di attività
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Il programma di attivita' deve indicare:
- 1)i rischi che l'impresa intende garantire;
- 2)i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati;
- 3)gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;
- 4)le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e della organizzazione agenziale e produttiva, nonche' i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone, in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia, per far fronte a tali spese. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi;
- 5)le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, ed in particolare quelle relative alle spese generali correnti e all'ammontare delle provvigioni;
- 6)le previsioni relative al gettito dei premi o dei contributi, tenendo conto in particolare delle possibilita' operative offerte dal mercato;
- 7)le previsioni relative all'ammontare dei sinistri da pagare e da iscrivere a riserva, comprese le spese di liquidazione;
- 8)la prevedibile situazione di tesoreria;
- 9)le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilita' di cui agli articoli 35 e seguenti. Al programma di attivita' debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni. La presentazione delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe non e' richiesta per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi compresi nei rami di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 ed 11 del punto A) della tabella allegato I. Essa non e' altresi' necessaria per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi di cui al n. 12 dello stesso punto A) della predetta tabella, ad esclusione dei rischi di responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione di natanti per i quali sussiste obbligo di assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990. La presentazione delle tariffe non e' richiesta per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi compresi nei numeri 14 e 15 del punto A) della tabella di cui all'allegato I. Resta fermo quanto disposto dalla citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, nonche' dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, in merito alla preventiva approvazione delle condizioni generali di polizza e delle tariffe relative all'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di determinate categorie di natanti. Resta altresi' fermo l'obbligo della preventiva approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe stabilito dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e dell'articolo 13 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, numero 1241, per le assicurazioni contro i danni della grandine, della brina e del gelo stipulate da consorzi, associazioni e cooperative di produttori agricoli, in conformita' delle disposizioni della predetta legge.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 1 gennaio 1992
