Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Art. 12 — Programma di attività
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Il programma di attivita' deve indicare:
- 1)i rischi che l'impresa intende garantire;
- 2)i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati;
- 3)gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;
- 4)le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e della organizzazione agenziale e produttiva, nonche' i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone, in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia, per far fronte a tali spese. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi;
- 5)le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, ed in particolare quelle relative alle spese generali correnti e all'ammontare delle provvigioni;
- 6)le previsioni relative al gettito dei premi o dei contributi, tenendo conto in particolare delle possibilita' operative offerte dal mercato;
- 7)le previsioni relative all'ammontare dei sinistri da pagare e da iscrivere a riserva, comprese le spese di liquidazione;
- 8)la prevedibile situazione di tesoreria;
- 9)le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilita' di cui agli articoli 35 e seguenti.
- 9-bis)se l'impresa intende garantire i rischi compresi nel ramo assistenza, il personale e le attrezzature di cui essa dispone per fornire l'assistenza promessa. L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni di cui al n. 17 del punto A) dell'allegato I, deve inoltre indicare a quali modalita' intende attenersi per la gestione dei sinistri e la relativa attivita' di consulenza. Al programma di attivita' debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni. La presentazione delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe non e' richiesta per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi compresi nei rami di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 11 e 18 del punto A) della tabella di cui all'allegato I. ((Essa non e' altresi' necessaria per l'autorizzazione all'assicurazione dei grandi rischi, ad eccezione dei rischi di responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione di natanti per i quali sussiste obbligo di assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990)). La presentazione delle tariffe non e' richiesta per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi compresi nei numeri 14 e 15 del punto A) della tabella di cui all'allegato I. Resta fermo quanto disposto dalla citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, nonche' dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, in merito alla preventiva approvazione delle condizioni generali di polizza e delle tariffe relative all'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di determinate categorie di natanti. Resta altresi' fermo l'obbligo della preventiva approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe stabilito dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e dell'articolo 13 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, numero 1241, per le assicurazioni contro i danni della grandine, della brina e del gelo stipulate da consorzi, associazioni e cooperative di produttori agricoli, in conformita' delle disposizioni della predetta legge ((, ad eccezione dei grandi rischi per i quali e' prevista l'approvazione delle sole condizioni di polizza.))
Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 14 gennaio 1993
