Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 22 — Disposizioni particolari per l'Associazione dei Lloyd's

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Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 19, l'Associazione dei Lloyd's di Londra puo' essere rappresentata in Italia da un unico rappresentante generale, il cui mandato deve, in particolare, comprendere il potere di essere citato in giudizio, nella sua qualita' e con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati, per le controversie inerenti ad assicurazioni contratte sul territorio della Repubblica. Il rappresentante generale e' tenuto a fornire, all'inizio di ogni anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'elenco dei sottoscrittori appartenenti alla suddetta associazione, da lui rappresentati. Ogni modifica apportata a tale elenco deve immediatamente essere comunicata al predetto Ministero. Per la predetta associazione, l'obbligo di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 si considera assolto con la presentazione dei conti globali annui relativi alle operazioni di assicurazione, corredati dall'attestato che i certificati dei revisori dei conti sono stati forniti per ciascun sottoscrittore, in modo da provare che le obbligazioni sorte in seguito a tali operazioni sono interamente coperte dall'attivo. La documentazione sostitutiva deve essere tale da consentire una valutazione comparativa dello stato di solvibilita' globale dell'associazione.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art22 · fonte su Normattiva