Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 40 — Disposizioni particolari per l'assicurazione malattie

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Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 38 e 39, per il calcolo del margine di solvibilita' in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri sono ridotte ad un terzo per l'assicurazione malattie gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali e' gestita l'assicurazione sulla vita, quando: le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di morbilita' con criteri attuariali; sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza; sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza; sia escluso il diritto per l'assicurazione di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione; sia prevista in polizza la possibilita' di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto. Quando l'assicurazione malattie di cui al presente articolo e' gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine di solvibilita' si determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risultati cosi' ottenuti.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art40 · fonte su Normattiva