Gli Stati contraenti concordano di procedere, su proposta di uno di essi o di entrambi, ad un sollecito riesame delle disposizioni della presente convenzione concernenti l'assicurazione contro le malattie ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 16.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art17 · fonte su Normattiva