Art. 70 — Menzione del decreto di autorizzazione Stampati pubblicitari
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Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di assicurazione e in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: "Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni......... con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del....... (Gazzetta Ufficiale del n.......)". Per gli stampati pubblicitari resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 112 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, l'indicazione del decreto di autorizzazione e' sostituita da quella del citato articolo.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 21 febbraio 1980
